venerdì 14 ottobre 2011

DETRAZIONI 36% RISTRUTTURAZIONE: come comportarsi in caso di vendita

Cambia la normativa sulle detrazioni del 36% per le opere di ristrutturazione di immobili a prevalente uso abitativo. Essa prevedeva che in caso di vendita della casa sulla quale sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, il recupero del 36% o del 41% (a seconda dei periodi d'imposta) delle spese sostenute dal venditore, per la quota non ancora fruita ai fini Irpef, passasse a vantaggio dell'acquirente.
Dal 17 settembre 2011, con l'entrata in vigore del D.L. 138/2011, in caso di vendita di immobile ad uso abitativo per il quale si sia usufruito delle detrazioni del 36% per interventi di ristrutturazione, la quota di detrazione ai fini Irpef del 36% non ancora fruita potrà essere trasferita al nuovo acquirente (solo se persona fisica) oppure rimanere a vantaggio del venditore (art. 2 comma 12 bis).
Ricordiamo che la detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento.
Attualmente la detrazione Irpef è fissata nel 36% di un ammontare massimo di 48.000 € per singola unità immobiliare.
Il consiglio è quello di inserire fin dal preliminare di vendita una clausola che specifichi a chi spetta la quota non ancora fruita delle detrazioni per la ristrutturazione eseguita, se al venditore o all'acquirente. Tale clausola andrà poi anche riportata dal notaio nell'atto di acquisto.
Normativa di riferimento
art. 2 comma 12 bis D.l. 138/2011 che modifica l'art 1 comma 7 legge 449/1997
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