mercoledì 8 giugno 2016

Contratti Canone Concordato Umbria


Contratti a Canone Concordato (Exscursus Normativo)
Da dove nascono:
In base all'art. 1 comma 3 L. 431/98 (legge sulla disciplina delle locazioni ad uso abitativo) è possibile stipulare contratti a canone concordato sulla base di appositi accordi tra associazioni degli inquilini (tipo Sunia) e associazioni dei proprietari (tipo Confedilizia) che si rifanno comunque ai criteri stilati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.12.2002. Sempre in base allo stesso comma le associazioni firmatarie devono depositare tale accordo presso il comune interessato

In Umbria dove si possono stipulare:
Nei Comuni ad alta tensione abitativa dove sono stati stipulati delle associazioni di categoria gli accordi sopra descritto.
I comuni ad alta tensione abitativa in Umbria sono (delibera CIPE n° 87/2003) :
•Perugia (Città di Castello - Corciano - Foligno - Gubbio - Perugia - Spoleto - Todi – Umbertide
•Terni (Amelia – Narni – Orvieto – Terni)

ATTENZIONE!!: Oggi è possibile stipulare contratti di locazione concordata in tutti i comuni dell'Umbria in forza del art. 9 comma 2-bis del D.L. 47/2014 e della delibera della Giunta della Regione Umbria n° 172/2015. Si possono quindi stipulare contratti 3+2 con applicazione della cedolare secca al 10% per il quadriennio 2014-2017 anche in comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto (entrata in vigore il 29.03.2014), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
A tal proposito le associazioni di categoria hanno stipulato un accordo unico per tutti i comuni dell'Umbria che ne erano sprovvisti e lo stesso è stato inviato ai comuni con l'allegazione delle mappe per l'individuazione della zona.

Agevolazioni fiscali per contratti di locazione concordata:
(art. 8 comma 1 legge 431/1998):
• - 30% sull'imposta di registro
• - 30% sul canone imponibile ai fini dell'imposta sui redditi

Per i contratti concordati dove si optano per il regime della cedolare secca:
• imposta di registro e di bollo assente (art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2011)
• aliquota ai fini irpef secca al 10% per il quadriennio 2014-2017 (art. 9 comma 1 D.L. 47/2014) e al 15% dal 1° gennaio 2018 in poi (art. 3 comma 3 D.Lgs. 23/2011)

Inoltre per entrambe i regimi fiscali:
• riduzione imu del 25% (art. 1 comma 53 L. 208/2015)
• riduzione tasi del 25% (art. 1 comma 54 L. 208/2015)

Detrazioni d'imposta per gli inquilini che stipulano contratti concordati (art. 16 comma 1 DPR 917/1986)
• 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
• 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

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