martedì 1 giugno 2021

Novità Giovani e Acquisto Prima Casa – D.L. 73/2021

[Novità Giovani e Acquisto Prima Casa] – D.L. 73/2021 in vigore dal 26.05.2021 

Art. 64: 

Comma 3 – Le categorie di cui alla legge 147/13, art. 1, comma 48, lettera c) - quindi anche i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età - possono presentare le domande per ottenere la garanzia di Stato su una misura massima dell'80% della quota capitale del mutuo per la prima casa dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis fino al 30 giugno del 2022. E’ necessario un ISEE non superiore al 40mila euro. 

Comma 6 – Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per coloro che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un ISEE non superiore a 40mila euro. Rivolto agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, con eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9. 

Comma 7 – Per gli atti di cui al comma 6, ma soggetti ad IVA, agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato, spetta un credito di imposta pari all’IVA corrisposta. 

Comma 8 – I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %. 

Comma 9 - Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022. 

mercoledì 3 marzo 2021

Decreto 1000 Proroghe - Agevolazioni Prima Casa - Immobili da Costruire - Blocco Sfratti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 21/2021 del D.L. n. 183/2020, entra in vigore da oggi il Decreto"Milleproroghe".

BENEFICI FISCALI PRIMA CASA

Sono stati prorogati i termini fino al 31 dicembre 2021 in merito all'agevolazione dell'acquisto in regime prima :

  1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 1, lettera a, DPR 131/86);
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4, DPR 131/86);
  3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”(art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4bis,  DPR 131/86).
  4. il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7 commi 1 e 2 legge 448/1998)

IMMOBILI DA COSTRUIRE
Per immobili da costruire è rimandata al 1° settembre 2021 l’emanazione dei Decreti per l'introduzione di modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.
In attesa dei decreti, il contenuto delle fideiussioni e delle assicurazioni rimane libero.
 
BLOCCO SFRATTI
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l
a sospensione per sfratto per morosità, nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
Viene prorogata al 30 giugno 2021 anche la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

mercoledì 15 aprile 2020

Agevolazioni prima casa – covid-19 – circolare 19/E 2020

AGGIORNAMENTO: decreto MilleProroghe

Con la circolare 9/E del 13 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate viene a chiarire la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”.

In buona sostanza, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge “Liquidità” (D.L.n.23/2020) vengono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i seguenti termini e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021:
  1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 1, lettera a, DPR 131/86);
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4, DPR 131/86);
  3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”(art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4bis,  DPR 131/86).
  4. il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7 commi 1 e 2 legge 448/1998).
Non è sospeso: 
  1. il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis DPR 131/1986, in quanto sarebbe di aggravio al contribuente e quindi fuori dalla ratio agevolativa del DL Liquidita.
In particolare si cita testualmente la circolare 9/E del 13 aprile 2020:

"8.1 Ambito applicativo
La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini2 per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

  1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 1, lettera a, DPR 131/86);
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale (art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4, DPR 131/86);
  3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”(art.1 tariffa I, nota IIbis, punto 4bis,  DPR 131/86).

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7 commi 1 e 2 legge 448/1998).

8.2 Risposte a quesiti
8.2.1 QUESITO: Sospensione del termine quinquennale

L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)?

RISPOSTA
L’art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis dell’articolo1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica.

Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita."

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domenica 5 aprile 2020

Credito d'imposta locazione negozi - covid-19


Ai punti 3.1 e 3.2 della circolare 8/E del3 aprile 2020 viene chiarito a chi spetta il credito di imposta per la locazione di negozi a seguito delle misure a sostegno delle imprese per il covid-19.

Spetta ai conduttori di immobili commerciali con categoria catastale C1 (negozi e botteghe) esercenti attività di impresa nel locale stesso.

Il credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 se effettivamente pagato. 

L’importo può essere utilizzato – come precisato con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 – a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»

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Sospensione Adempimenti Locazione e Preliminare - Circolare 8/e del 3 aprile 20220


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Sospensione Adempimenti Locazione e Preliminare - Circolare 8/e del 3 aprile 20220


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/e del 3 aprile 2020 viene a chiarire la sospensione degli adempimenti legati alla locazione, ai preliminari, ai comodati e agli atti pubblici e atti privati con scrittura autenticata, in riferimento al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Riassumendo dice che, sia che si voglia adempiere in forma cartacea che telematica, se l’obbligo di registrazione ha scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 il contribuente può usufruire della sospensione e adempiere entro il 30 giugno 2020.
Ciò vale anche per l’eventuale imposta di registro. Se invece il contribuente, nonostante la facoltà di sospensione, registra il contratto allora dovrà obbligatoriamente anche l’imposta di registro.
Invece, il contribuente è tenuto a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

Qui sotto le risposte ai quesiti proposti:

1.12 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica
QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).
Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;

b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

1.21 Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».
Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Dato che in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta.  
Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.


Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati. 


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giovedì 2 aprile 2020

F24 Registrazione Preliminare di Compravendita


L' f24 per registrare preliminare di compravendita cioè il cosiddetto compromesso.

Nuove regole per la registrazione del preliminare di compravendita e per i comodati d’uso.

Dal 1° settembre 2020 non sarà più possibile registrare i compromessi e i comodati mediante f23 per il pagamento di imposta di registro e di bollo, verrà infatti sostituito dall’F24 (non dall’f24 elide come per i contratti di locazione ma dal semplice f24).

Dal 2 marzo 2020 al 31 agosto 2020, in via transitoria, potranno essere utilizzati entrambe i modelli F23 e F24.


Col modello f24 si potrà pagare anche l’imposta di bollo, cosa che non si poteva fare con l’23, dovendo comprare le marche da bollo in tabaccheria

I codici tributo F24 sono i seguenti:

1550: imposta di registro
1551: sanzioni imposta di registro (ravvedimento)
1552: imposta di bollo
1553: sanzioni imposta di bollo (ravvedimento)
1554: interessi in caso di sanzioni

L’imposta sulla caparra penitenziale, confirmatoria, o sull’acconto dovrà essere pagata unitamente all’imposta di registro con codice unico 1550.

Modello e Istruzioni f24

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