sabato 1 giugno 2013

Decadenza agevolazione prima casa


L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- sono mendaci le dichiarazioni previste dalla legge e riportate qui sotto:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Le condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.


- se non si trasferisce la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto si ha la decadenza dall'agevolazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto ceda l’immobile prima che sia decorso il termine dei diciotto mesi. Con circolare 1° marzo 2001, n. 19, è stato precisato che “la dichiarazione di intento, consistente nella manifestazione della volontà di stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, espressa nell'atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dell’acquirente sancito con la decadenza dalle agevolazioni. Da tale dichiarazione consegue l’onere per l’acquirente di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui è situato l’immobile acquistato e di darne prova all'ufficio spontaneamente o a richiesta”. Il trasferimento della residenza nel termine di legge (v. ordinanza Corte di Cassazione n. 4321 del 2009) è requisito costitutivo del diritto alla agevolazione, per cui il mancato adempimento dell’obbligo di trasferimento fa venir meno il diritto all'agevolazione;

- si decade inoltre se si trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Non si decade dalle agevolazioni prima casa se entro un anno dal trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un immobile da adibire ad abitazione principale (v. risoluzione 16 marzo 2004, n. 44).
In tal caso, per non incorrere nella decadenza dal beneficio è richiesto che entro l’anno dall'alienazione venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale. Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. E sufficiente che lo stesso entro l’anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura per evitare di incorrere nella decadenza. In caso di decadenza:
- è dovuta la differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte, e il pagamento degli interessi di mora;

- se la cessione è soggetta ad IVA, l’Ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti dovrà recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell’aliquota agevolata), nonché irrogare una sanzione pari al 30% della differenza medesima, e richiedere il pagamento degli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del TUR. Con risoluzione 6 ottobre 2003, n. 192, è stato precisato che la sanzione non può essere irrogata quando il contribuente che abbia alienato entro il quinquennio l’immobile acquistato con i benefici della ‘prima casa’ provveda ad acquistare entro un anno da detta alienazione un’altra casa da destinare a propria abitazione principale e la adibisca a tale scopo entro un termine ragionevole e, comunque entro un termine non superiore a quello triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio.
Con risoluzione 3 maggio 2004, n. 66, è stato sottolineato che non è soddisfatto il requisito del riacquisto di altro immobile entro un anno dalla vendita del primo, nel caso in cui, per il riacquisto della ‘prima casa’, venga stipulato, entro l’anno dalla vendita del primo, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo. In tal caso, quindi, si verifica la decadenza dal beneficio fruito per il primo acquisto e, conseguentemente, non si potrà beneficiare del credito d’imposta.

Non risulta, invece, ostativa alla conservazione dell’agevolazione ‘prima casa’, fruita in relazione all'acquisto del primo immobile (si veda circolare 7 giugno 2010, n. 31), la circostanza che tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare; il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della nota II -bis deve essere verificato, infatti, solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni ‘prima casa’ e, eventualmente richiedere il beneficio del credito d’imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Con risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105, è stato chiarito che l’acquirente che ha dichiarato nell'atto di voler trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’, e si trova, prima della scadenza dei 18 mesi, nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell’immobile. A tal fine è tenuto a presentare un’apposita istanza all'Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale revocare la dichiarazione di intenti espressa in atto di voler trasferire la residenza e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. L’istanza deve essere presentata sia nel caso in cui l’atto sia stato assoggettato ad imposta di registro che per quelli assoggettati ad IVA. L’ufficio procederà poi alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita; non è invece dovuta la sanzione pari al 30%, in quanto, entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall'agevolazione. Decorso il termine di 18 mesi, l’acquirente che non abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all'ufficio un’istanza per revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto, incorre nella decadenza dall'agevolazione e sarà pertanto tenuto a corrispondere la differenza di imposta, gli interessi e la sanzione, che saranno liquidati dall'Ufficio. Ricorrendone i presupposti, il contribuente potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione. Ad analoghe conclusioni è giunta l’amministrazione finanziaria con riferimento al caso di alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione ‘prima casa’prima del quinquennio, e mancato riacquisto di un nuovo immobile entro l'anno.
Con la risoluzione 27 dicembre 2012, n. 112, è stato, infatti chiarito che il contribuente che non intende adempiere all'impegno di procedere all'acquisto di un nuovo immobile è tenuto a presentare una apposita istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione ‘prima casa’. Con tale dichiarazione il soggetto interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere all'acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi. Decorso il termine di un anno dall'alienazione dell’immobile senza che il contribuente abbia proceduto all'acquisto di un nuovo immobile ovvero abbia comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non procedere al nuovo acquisto, si verifica la decadenza del beneficio ‘prima casa’ goduto al momento del primo acquisto.
In tal caso, l’interessato può, comunque, beneficiare, in presenza dei requisiti richiesti, dell’istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone, al comma 1, che “La sanzione è ridotta, se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.



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45 commenti:

  1. Salve ho comprato un appartamento da un costruttore lo stesso me lo ha venduto come categoria A2 come risulta su rogito notarile dopo un mese cioè oggi mi è arrivata una raccomandata dal l'agenzia delle entrate che da una loro verifica il suddetto appartamento viene declassato da categoria A 2 a Cat.A3 casa economica , ora mi sentì truffato sia dal notaio che dal costruttore , cosa posso fare ? Posso chiedere danni in quanto il valore della mia casa sarà di meno se un giorno devo rivender la risulta casa economica.

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    1. il Notaio non credo c'entri qualcosa, infatti si limita a scrivere quello che viene fuori dalla visura catastale e se nella visura catastale c'era scritto A/2 lui ha fatto quello che doveva.

      Per quanto riguarda il costruttore non so se possa avere responsabilità, purtroppo non conosco le procedure per accatastare l'immobile!

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  2. Grazie molto gentile , ho parlato con il costruttore e mi ha detto che devo ringraziare l'agenzia delle entrate riguardo il declassamento , mi ha detto che la gente pagherebbe per farsi declassare la casa. Ma io mi chiedo se la casa ha una certificazione energetica A+ Cat. A2 Vani 4 e poi viene declassata a Cat. A3 , probabilmente non sarà neanche classe energetica A+ . Ma dato che siamo italiani dobbiamo stare zitti e ringraziare l'agenzia delle entrate perché a quanto pare mi hanno fatto un regalo.

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  3. mi permetto di porle un quesito un po’ più articolato e spero mi possa dare una competente indicazione in merito:

    il mio caso infatti riguarda la vendita e il riacquisto entro un anno di prima casa, con stabilita residenza ormai da circa un anno nell’immobile al fine di non perdere le agevolazioni prima casa.

    Bene, in questo caso, per quanto tempo devo mantenere la mia residenza nell’immobile?

    È possibile affittare tale immobile il prossimo anno?


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    1. se vende e riacquista entro un anno non perde nulla. Per le agevolazioni prima casa basta che metta la residenza nel comune dove è situato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata. Un immobile acquistato in regime prima casa può tranquillamente essere messo in affitto anche il giorno dopo l'acquisto, infatti, ripeto, è necessario stabilire la residenza nel comune dove è posto l'immobile acquistato e non necessariamente nell'appartamento.

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    2. L'unica cosa è la tassazione sulla plusvalenza, cioè la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Se rivende prima dei 5 anni le verrà tassata la plusvalenza se non riesce a dimostrare di aver dimorato per più della metà del tempo nella casa acquistata (esempio: se 2 anni, 365 giorni+1). La tassazione della plusvalenza dovrebbe essere del 20% (dovrei verificare se la percentuale è cambiata)

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    3. l'unico mio dubbio è che la norma mi dice che non perdo le agevolazioni prima casa se riacquisto entro un anno un immobile da adibire ad abitazione principale.
      è questa "abitazione principale" che mi crea dei dubbi per poter essere affittata.

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    4. Ok, ora ho capito la domanda.
      E' un bell'inghippo creato dal legislatore, infatti sono quasi sicuro abbia utilizzato (per ignoranza o poca cura nel fare le norme) il termine abitazione principale come sinonimo di prima casa. Il problema come lei ha ben capito è che le 2 diciture non sono sinonimi.
      Purtroppo non riesco a trovare alcuna normativa o sentenza che mi dica il tempo minimo per far permanere il nuovo immobile come sua abitazione principale. 3 anni potrebbero bastare infatti è il tempo massimo in cui si può incorrere in un accertamento dei requisiti prima casa e il recupero della maggior imposta. Ma mi rendo conto che siano tempi lunghi.

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  4. Buongiorno e complimenti per la disponibilità.
    Domanda semplice la mia... Stò acquistando casa tramite asta giudiziaria con le agevolazioni prima casa. Posso farlo anche se ho il comodato gratuito di un'altro appartamento (da un mio parente)? io trasferirei la mia residenza nella nuova casa ma diciamo che abiterei un po qua e un po là.
    Altra domanda....posso trasferire solo la sede legale essendo io libero proff. per non perdere le agevolazioni prima casa??(insomma devo far passare 5 anni per poi rivendere la casa senza perdere le agevolazioni).
    Ti ringrazio.

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    1. per usufruire delle agevolazioni 1a casa non devi essere proprietario neanche per quote di nessun altro immobile acquistato con i requisiti prima casa e devi trasferire la residenza entro 18 mesi nel comune dove è ubicato l'immobile che acquisti come 1a casa. La sede legale con i requisiti prima casa non c'entra nulla.

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  5. Ok sono d'accordo che non devo essere proprietario. Ma nel mio caso sarò semplicemente Comodatario e quindi non ho nessuna quota di proprietà. Mi sembra quindi di non poter perdere i requisiti. Grazie

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    1. il comodato non c'entra nulla con i requisiti prima casa. Acquisti e prendi residenza nel comune dove è sito l'immobile. Se hai altre abitazioni come comodatario o locatario non vuol dire nulla ai fini dell'agevolazione prima casa.

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  6. Salve Luca, ti pongo un'altro caso: dopo aver trasferito la propria residenza nel comune sulla quale si trova la abitazione principale che ha beneficiato delle agevolazioni, quanto tempo occorre aspettare per poter spostare la propria residenza in un'altro Comune. Vale la regola del mantenimento della residenza per cinque anni? Preciso che non intendo rivendere rivendere la abitazione principale, ma solo trasferire la mia residenza. Non ho trovato chiarimenti su nessuna circolare, cosa ne pensi?

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  7. Ho acquistato nel 2011 una casa come abitazione principale. adesso il mio compagno vorrebbe acquistare una casa e intestarsi lui la nuda proprietà ed io l'usufrutto. Io manterrei la residenza nella mia prima casa, ma posso continuare a scaricare il 19% degli interessi del mutuo?
    Grazie

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    1. E' ammessa quando ricorrono i seguenti requisiti:

      -)l'immobile è acquistato dal mutuatario;
      -)l'immobile è destinato ad abitazione principale del mutuatario o di un suo familiare entro un anno dall'acquisto;
      -)l'acquisto dell'immobile è avvenuto nell'anno precedente o successivo alla stipula del mutuo.

      quindi si

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  8. Salve, avrei un quesito:
    Ho acquistato una casa godendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa. Ho rivenduto la casa prima del trascorrere dei cinque anni, impegnandomi a riacquistarne un'altra per non perdere le agevolazioni. Tuttavia, per tutelare l'acquirente, ho sottoscritto una scrittura privata con la quale mi sono assunto io tutte le responsabilità di carattere fiscale e, contestualemente ho rilasciato degli assegni a garanzia.. Ebbene, ad oggi, non avendo io riacquistato una nuova casa, posso richiedere i soldi di cui ai predetti assegni, considerando la nota n. 911-6090/2013 del 14 febbraio 2013 della Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, secondo la quale il potere di accertamento del fisco decorre dalla data di registrazione dell'atto agevolato e, quindi, essendo questo del 2008, è ad oggi decaduto?
    In sostanza, quindi, considerando che non sono più soggetto, nè io nè l'acquirente, ad un accertamento fiscale in quanto prescritta ogni violazione, posso richiedere indietro i soldi dati all'acquirenter come garanzia? Spero di essermi spiegato. Ringrazio infinitamente.

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    1. secondo me non ha avuto alcun senso dare degli assegni a garanzia al compratore. Della decadenza dalle agevolazioni prima casa avrebbe risposto solo ed esclusivamente il venditore e non il compratore

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  9. Buona sera. Avrei un quesito per lei. Vorremmo acquistare una casa nel comune di residenza , usufruendo dei benefici per la prima casa, in quanto non in possesso di altre proprietà in tale comune. L, acquisto avverrebbe in comunione dei beni. Mio marito però é in possesso di un' altra casa, presente in un comune di un' altra regione, ricevuta in eredità come donazione da parte della nonna. Può il possesso di questa proprietà far decadere i requisiti per ricevere le agevolazioni prima casa ? Grazie Anna Maria

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    1. bisogna vedere se per la donazione ha usufruito dei benefici prima casa. Se ne ha usufruito, allora per la quota di suo marito non si potrebbe ulteriormente usufruirne, mentre spetterebbero a lei per la sua quota.

      Questo solo se il bene ricevuto in donazione è escluso dalla comunione di beni e quindi bene personale di suo marito.

      Se rientra nella comunione dei beni non potrà usufruire neanche lei per la suo quota dei benefici prima casa.

      Se invece suo marito non ha usufruito di tali benefici allora potrete ottenerli in toto per il nuovo acquisto.

      Si può comunque consigliare con un suo notaio di fiducia, saprà darle sicuramente una risposta immediata e qualificata.

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  10. Salve dott. Tonzani. Gentilmente le vorrei chiedere indicazioni su come e dove presentare domanda per "autodenunciare" la perdita dei benefici prima casa. Ho venduto un appartamento acquistato, per metà, da meno di un anno usufruendo dei suddetti benefici. Essendo ancora in tempo per poter effettuare autodenuncia (come indica alla fine del suo utilissimo articolo), ed evitare così di pagare la sanzione del 30%, vorrei però sapere come e dove devo rivolgermi. Grazie!

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    1. Serve apposita istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione “prima casa”. Può chiedere direttamente all'ufficio dell'AdE portandosi dietro la risoluzione 112/E del 27.12.2012 perché di sicuro non ne sapranno nulla e fargliela leggere. Oppure, cosa migliore, farsi seguire dal Notaio che ha stipulato il suo atto di acquisto (si porti dietro sempre la risoluzione che trova a questo link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2012/dicembre+2012+risoluzioni/risoluzione+112+27122012/Ris112e+del+27+12+12.pdf )

      P.s. la ringrazio per il dott. ma non lo sono

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  11. Grazie per le utilissime informazioni! Mi scuso per il "dottore"!

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  12. Ciao, grazie mille per i pareri forniti. Avrei bisogno di un una risposta al presente quesito ' dopo aver trasferito la propria residenza nel comune sulla quale si trova la abitazione principale che ha beneficiato delle agevolazioni, quanto tempo occorre aspettare per poter spostare la propria residenza in un'altro Comune. Vale la regola del mantenimento della residenza per cinque anni?'
    Grazie millr

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  13. Buonasera ho un caso un po contorto..spero di riuscirmi a spiegare.
    nel 92 i miei genitori mi hanno acquistato un monolocale usufruendo delle agevolazioni prima casa..nel 94 mi hanno intestato un altra casa in toscana usufruendo erroneamente nuovamente delle agevolazioni. il fisco non mi ha mai notificato nulla (neanche io sapevo di questo errore). 2 anni fa ho acquistato un appartamento limitrofo al monolocale e ho esteso le agevolazioni unendo i due appartamenti. ora mi è arrivata cartella in cui mi chiedono indietro i soldi x le agevolazioni godute cn l acquisto dell ultimo appartamento
    in quanto ho usufruito delle agevolazioni x l appartamento in toscana. quindi in realtà la "multa" avrebbero dovuto farmela nel 94 quando ho acquistato la seconda casa e non ora ...posso fare ricorso autodenunciado l errore del 94 ? la mia prima casa e quella su cui ho esteso le agevolazioni non quella in toscana. spero di essermi spiegata. grazie melania

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    1. la situazione è come dice lei contorta, ma credo che possa spiegare tutto all'AdE e credo che le sanzioni per la casa del 94 siano ormai prescritte

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  14. buongiorno e grazie sin d'ora per la disponibilità. Ad inizio febbraio 2011 ho acquistato un immobile con i benefici prima casa spostando regolarmente la residenza ,con accertamento dei vigili e conferma della residenza stessa. Dopo poco per motivi familiari ho immediatamente rivenduto l'immobile ,prima dei cinque anni e sono ritornato in zona per assistere i miei genitori.Ho regolarmente lasciato a deposito un buona cifra dal notaio per pagare le eventuali sanzioni nel caso non avessi riacquistato una prima casa entro l'anno.La domanda è questa quando decadono i tre anni entro i quali l'Agenzia delle Entrate puo' richiedermi le differenze dal 3 al 10 più interessi etc alla data della registrazione del contratto, quando ho spostato la residenza a vendita avvenuta o dopo quattro anni(primo anno per l'eventuale riacquisto più i tre di legge).rimango in attesa di una Sua risposta

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    1. una sanzione è esigibile dal momento in cui si è in difetto, lei è in difetto dopo un anno che ha venduto senza riacquistare e quindi da quel giorno si inizia a contare per la prescrizione di tale sanzione

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  15. Buona sera!
    Ho bisogno di un consiglio .Il comune anula la domanda di residenza perche i vigili non mi trovano. Per questo perdo le agevolazioni sulla prima casa. Dopo 4 ani mi arriva la notifica dalla agenzia delle entrate. Vorrei fare ricorso , La ricevuta della richiesta di residenza assieme ai contratti -luce gas possono essere utili? Grazie. Stella

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    1. Prova a far ricorso portando come prova la richiesta e i contratti delle utenze, ma non ti garantisco la riuscita. La residenza la garantisce il comune e se dice che non hai trasferito la residenza entro 18 mesi dall'acquisto la vedo dura. Comunque tentar non nuoce

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  16. Salve,
    avrei bisogno delle delucidazioni in merito se è possibile:
    ho acquistato un'abitazione come prima casa più di un anno fa con regolare comunicazione della residenza nei tempi stabiliti.
    Il problema sussiste ad oggi che avrei intenzione di trasferirmi all'estero precisamente in UK, so che bisogna iscriversi AIRE entro 12 mesi dalla data di trasferimento ora chiedo ma questo comporterebbe la perdita delle agevolazioni fiscali sull'abitazione? andrò incontro a delle sanzioni?
    Ringrazio anticipatamente.
    Saluti,Marco

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    1. Ciao Marco, secondo me non dovresti incorrere nella perdita dei requisiti, puoi chiedere comunque e senza alcun costo al Notaio con cui hai stipulato l'atto.

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  17. Sono residente in un appartamento di mia proprietà acquistato quest'anno usufruendo di agevolazioni prima casa. Valuto la possibilità di registrare un contratto di comodato d'uso gratuito presso casa di mio padre. Questo comporterebbe la perdita dei diritti di agevol. prima casa di cui mi sono avvalso?
    Cordilai saluti.

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    1. se rimane residente nel comune dove è sito l'immobile acquistato con agevolazioni prima casa non ha nessun poblema

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    2. grazie per l'attenzione.
      Il comune è lo stesso, in realtà anche il condomino dato che i due appartamenti sono nello stesso stabile.
      Ma la residenza la devo lasciare presso il mio attuale appartamento, giusto? E mio padre può continuare a risultare residente presso casa sua anche se io registro un comodato d'uso gratuito a mio favore?
      grazie ancora.

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    3. No, la residenza basta che è nel comune dove è situato l'immobile acquistato in regime prima casa, non serve avere la residenza nell'immobile acquistato. Suo padre può avere la residenza dove vuole, quelle sono cose vostre, se sta bene a voi non c'è problema.

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  18. Gentile Luca,
    ho acquistato un appartamento con le agevolazioni prima casa, dove risiedo. Posso aprire una azienda con sede legale (temporaneamente) presso tale appartamento, senza perdere le agevolazioni?

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  19. Salve avrei una domanda: ho acquistato prima casa presso cui ho regolare residenza. Il mio compagno per prendere con me la residenza, deve sottoscrivere con me un comodato d'uso gratuito... In questo caso io perderei i benefici di detrazione interessi mutuo? Grazie

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    1. sì, un comodato d'uso, poi prende la residenza. Lei non perde nessuna agevolazione. La casa acquistata in regime agevolato può anche essere messa in locazione senza perdere nulla

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  20. Salve, l'Ufficio mi ha contestato la decadenza del beneficio prima casa. Quello che non capisco è che irroga la sanzione indicando la possibilità di pagarla al terzo ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997 e poi dice che se non pago l'imposta nei 60 gg c'è un ulteriore sanzione del 30% della maggiore imposta. E' giusto contestare due sanzioni? grazie

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    1. Sì, è giusto. La prima sanzione è per il fatto di non aver rispettato la normativa. Il 30% è se paga in ritardo quanto dovuto.

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  21. salve, ho acquistato un immobile all'asta nel quale sono ancora in corso importanti lavori di ristrutturazione, sono passati tre anni dall'acquisto e non ho potuto variara la categoria catastale perchè ancora non posso prenderci la residenza.E' arrivato l'avviso dell'agenzia delle entrate dove ravvisano la decadenza delle agevolazioni e il recupero delle normali imposte. come mi posso appellare? io posso dimostrare che la mia intenzione è di usufruire della casa visto che c'è una scia aperta e inoltre nell'attesa della fine dei lavori stò pagando un affitto. grazie

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    1. A mio parere no, c'è una legge ben precisa che detta tempi ben precisi. Se i tempi non vengono rispettati purtroppo si decade. Ognuno che non li rispetta potrebbe trovare una giustificazione plausibile.

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