giovedì 1 ottobre 2015

Nuovo APE Decreto 26 Giugno 2015


Nuovo Attestato di Prestazione Energetica - decreto del 25 giugno 2015
Oggi 1° ottobre entra in vigore il Decreto del 25 Giugno 2015 sul nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica). Con l'entrata in vigore viene unificato lo schema e le informazioni presenti sull'attestato in tutto il territorio italiano.

Queste le principali novità del Nuovo APE:

  • Le classi passano da 7 a 10 (da A4 la migliore a G la peggiore). 
  • Il certificatore energetico dovrà fare almeno un sopralluogo.
  • Definisce nuove modalità di calcolo dei requisiti minimi di efficienza degli edifici nuovi e di prossima ristrutturazione.
  • Viene istituito il SIAPE, cioè un database nazionale dei certificati energetici
  • Viene definito uno schema di annuncio di vendita e locazione
In questo posto vogliamo ricordare anche altre 2 cose molto importanti prescritte dalla legge 192/2005, quali sanzioni ed esenzioni dall'obbligo della dotazione dell'APE 

Sanzioni per omessa dotazione (art. 15 Legge 192/2005)

  • In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 
  • In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  • In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Sanzioni per omessa dichiarazioni e/o allegazione (art. 6 comma 3 Legge 192/2005)

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare (al Ministero dello sviluppo economico) la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. 

Esenzioni dall'obbligo di dotazione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) 
Appendice A - Allegato 1 Decreto 25 giugno 2015 - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell’APE

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del decreto legislativo);
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti
verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

OBBLIGHI RIASSUNTIVI sull'APE
  • Dotarsi da subito di attestato di prestazione energetica quando si vende o si affitta un immobile.
  • Inserire negli annunci pubblicitari di vendita o affitto la classe energetica, indice di prestazione energetica globale e l'indice di prestazione energetica dell'involucro. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.
    APE: fac simile di annuncio immobiliare
  • Inserire nei contratti di locazione e nei contratti preliminari di compravendita (compromessi) la seguente clausola: "l'acquirente/conduttore dichiara di essere stato esaustivamente informato in merito alla certificazione energetica dell'immobile oggetto di questo contratto fin dall'inizio della trattativa. Dichiara inoltre di aver ricevuto copia della documentazione inerente comprensiva dell'APE che riporta i seguenti dati: Classe Energetica x - Indice di prestazione energetica globale ___ kWh/mqanno - Indice di prestazione energetica dell'involucro ______"
Consiglio:
alla stipulazioni di nuovi contratti di locazione, registrare il contratto con allegato l'APE. Questo perché, anche se per alcune fattispecie di immobili non è richiesta l'allegazione, la stessa non ha alcun costo (Risoluzione 83/E 2013 dell'Agenzia delle Entrate)


Share|

Nessun commento:

Posta un commento