venerdì 1 aprile 2016

Remissione in Bonis Cedolare Secca e Tardiva Comunicazione Risoluzione

In questo post andremo ad analizzare la remissione in bonis per la cedolare secca e la sanzione per tardiva comunicazione risoluzione locazione sempre in cedolare secca.

Partiamo dalla seconda fattispecie, più semplice da capire e attuare:

Tardiva Presentazione Risoluzione Locazione Cedolare Secca:
La risoluzione va comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Oltre tale data bisognerà pagare le seguenti sanzioni (art. 17 punto 2 legge 158/2015):

  1. entro i 30 gironi di ritardo € 35
  2. oltre i 30 giorni di ritardo € 67
Pagamento tramite F24 elide con codice 1509 (pagamento tardivi adempimenti successivi) in banca o alla posta e contestuale presentazione mod. RLI all'Agenzia delle Entrate

Ora andiamo ad analizzare la Remissione in Bonis Cedolare Secca (tratto dalla guida "fisco e casa:le locazioni" edita dall'Agenzia delle Entrate):
"La tardiva presentazione del modello RLI per la scelta della cedolare secca può rientrare, in determinati casi, nel campo di applicazione della remissione in bonis. Occorre, però, che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come un "mero ripensamento".
Facciamo, di seguito, un esempio, ricordando che:
  • l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata sin dall'inizio, oppure in un'annualità successiva, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro (ossia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente)
  • l’esercizio dell’opzione (con il modello RLI) oltre questo termine determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per quell'annualità e produce effetti soltanto in quelle successive.
Esempio:
Contratto di locazione quadriennale, con efficacia dal 1° gennaio 2015 (anno n) al 31 dicembre 2018 (anno n + 3), stipulato il 1° gennaio 2015 e registrato, nei termini, il 15 gennaio 2015, senza esercitare l’opzione per la cedolare secca. L’imposta di registro è stata pagata per tutte e quattro le annualità.
Ipotesi 1: presentazione in data 15 febbraio 2015 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca In tale situazione l’opzione non produce effetto per il 2015 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il termine di prima registrazione, ossia 31 gennaio 2015), ma solo a partire dal 2016 (anno n +1), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata. 
Ipotesi 2: presentazione in data 15 febbraio 2016 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca. In questo caso l’opzione non produce effetto per il 2016 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il 31 gennaio 2016), ma solo a partire dal 2017 (anno n +2), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata. 
Le situazioni indicate nelle due ipotesi non sono sanabili con la remissione in bonis, al fine di ottenere la decorrenza del regime della cedolare secca, rispettivamente, già dal 2015 (ipotesi 1) e dal 2016 (ipotesi 2). 
Non può essere ammesso a fruire della "sanatoria", infatti, chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. Il pagamento dell’imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento del tributo. Allo stesso modo, non è possibile beneficiare della remissione in bonis per l'anno in corso, nei casi in cui il contribuente che paghi annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone. La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verifichino situazioni come questa: 
Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, stipulato il 1° gennaio 2015, registrato nei termini il 15 gennaio 2015, senza optare per la cedolare secca, con il versamento dell’imposta di registro dovuta per la sola prima annualità. 
Successivo modello RLI presentato il 15 febbraio 2016, per scegliere la cedolare. In tal caso, l’opzione non produrrebbe effetti per il 2016 (anno per il quale doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016), ma solo per il 2017. In questa ipotesi è però possibile avvalersi della remissione in bonis e ottenere la decorrenza dal 2016 (evitando la sanzione per omesso/tardivo versamento dell’imposta di registro), considerando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni necessarie per accedere al regime, l’imposta di registro annuale non è stata pagata. La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario (nell'esempio, 30 settembre 2016). Per il suo perfezionamento occorre versare 258 euro, con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114"


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