giovedì 27 aprile 2017

Locazioni brevi e Agenti Immobiliari


Vediamo le novità in materia di locazioni brevi e i risvolti per la categoria degli Agenti Immobiliari.
Lunedì 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2017, che all'art. 4 detta le novità per gli affitti di durata fino a 30 giorni, per i quali tra l'altro non vige l'obbligo di registrazione, ma che ovviamente vanno dichiarati al fisco.

Questi contratti vengono spesso usati per esigenze turistiche. La norma è stata introdotta al fine di far emergere il mercato nero che si nasconde dietro le locazioni brevi fino a 30 giorni, per le quali non vi è obbligo di registrare il contratto, ma le cui entrate, ovviamente, andrebbero comunque dichiarate al fisco. L'evasione, con tempi così brevi d'affitto, passa quasi inosservata vista la difficoltà di intraprendere azioni di repressione al mercato sommerso. Da qui la norma sopra citata.

I contratti  interessati sono quelli a canone libero tra persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quali: 
- Contratti di locazione
- Contratti di sublocazione
- Contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.
Sono inclusi quei contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Il regime fiscale di tali contratti di affitto brevi può essere o quello ordinari (IRPEF) o quello agevolato della cedolare secca al 21%.

Gli Agenti Immobiliari e coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, per le operazioni da loro transate, devono:
  1. trasmettere i dati dei relativi contratti con modalità che l'Agenzia delle Entrate comunicherà entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del D.L. sopra enunciato. L'omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati prevede una sanzione amministrativa da Euro 250 ad Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso in cui la comunicazione avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  2. operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento. Se non viene esercitata l’opzione per la cedolare, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Il tutto qualora gli intermediari incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti da loro intermediati.
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