mercoledì 9 agosto 2017

Deposito Prezzo Notaio 2017


DDL Concorrenza deposito prezzo notaio
Deposito Prezzo Notaio


Il 2 agosto 2017 è stato approvato in Senato il "DDL concorrenza", con il quale si istituisce il deposito prezzo presso il Notaio per gli atti di trasferimento immobiliare.

Il deposito del prezzo pagato per l'acquisto, per esempio di una casa, mette al riparo l'acquirente da perdite economiche dovute da eventuali trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile. In buona sostanza, il Notaio, dopo il deposito della somma per l'acquisto su un conto dedicato, svincola la stessa se e solo se al momento della trascrizione nei pubblici registri dell'atto di compravendita, non risultano sull'immobile gravami che possano comportare perdite economiche per l'acquirente. 

Anche se a mio parere cosa  molto buona e di assoluta tutela, inizialmente la norma prevedeva l'obbligatorietà del deposito del prezzo. E qui stava l'inghippo che per fortuna una modifica in sede di approvazione ha scongiurato. Infatti molte compravendite vengono fatte a cascata. Cioè più proprietari vendono e ricomprano contemporaneamente (o comunque in tempi strettissimi) e dover aspettare che i Notai trascrivano gli atti e svincolino le somme avrebbe messo in seria discussione questo tipo di usanza spesso legata ad esigenze impellenti e non procrastinabili. Oggi, grazie a questa modifica, il deposito è dovuto solo se espressamente richiesto dal venditore o acquirente.

Vediamo oggi cosa prevede la norma 2017 sul deposito prezzo Notaio approvata in Senato:

1) il Notaio deve versare su apposito conto corrente:

  • tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta
  • ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
  • l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio;
La norma precisa inoltre che le somme depositate nel conto dedicato costituiscono patrimonio separato e che sono escluse dalla successione del Notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.

Il Notaio successivamente all'atto di compravendita verificherà l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli e disporrà lo svincolo degli importi depositati a favore degli acquirenti. 
Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo sia pagato solo dopo l'avveramento di una condizione, per esempio la cancellazione di un'ipoteca che già era nota all'acquirente, il Notaio svincola il prezzo quando avrà in mano la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, o secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento si sia avverato.

Gli interessi maturati dalle somme depositate al Notaio verranno destinati al credito alle piccole e medie imprese con modalità da definirsi con apposito decreto attuativo.

Per ulteriori approfondimenti rimando direttamente al DDL per il mercato e la concorrenza approvato in Senato il 2.8.2017


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